Patente a crediti nei cantieri fotovoltaici: cosa sapere prima di affidare la posa
Chi deve averla, come funzionano i crediti, cosa deve verificare il committente e cosa si rischia lavorando senza. Solabita è in possesso della patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili.
Dal 1° ottobre 2024 nei cantieri si lavora solo con la patente
La patente a crediti è il sistema di qualificazione introdotto nell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. È obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è regolata nel dettaglio dal D.M. 132/2024. Funziona in modo simile alla patente di guida: si parte da un punteggio, che può crescere o essere decurtato in caso di violazioni o infortuni.
Per chi realizza impianti fotovoltaici il tema è concreto. Montaggio di strutture, lavori su coperture, scavi e installazioni elettriche si svolgono tipicamente in cantieri che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. La valutazione sul singolo cantiere spetta al committente e ai suoi consulenti, ma nella pratica gli EPC e gli installatori chiedono sempre più spesso la patente ai propri subappaltatori.
Solabita è in possesso della patente a crediti. Il committente può verificarla come previsto dalla normativa, e la consegniamo insieme al resto del fascicolo per la qualifica. Per informazioni chiama l’800 960 162.
- Obbligatoria dal 1° ottobre 2024 nei cantieri temporanei o mobili
- Punteggio iniziale di 30 crediti, che può crescere fino a 100
- Sotto i 15 crediti non si può operare nei cantieri
- Verifica a carico del committente, anche in caso di subappalto
- Sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro
I punti chiave della patente a crediti
Chi deve averla
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Chi la rilascia
È rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, tramite il portale dedicato, a chi possiede i requisiti previsti dalla norma.
I crediti
Il punteggio iniziale è di 30 crediti e può essere incrementato fino a 100. Violazioni in materia di sicurezza e infortuni comportano decurtazioni.
La soglia minima
Con meno di 15 crediti l’impresa non può operare nei cantieri. Un punteggio insufficiente è equiparato all’assenza della patente.
L’esenzione
Non sono tenute alla patente le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
La verifica
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in subappalto.
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Ti inviamo il fascicolo completo, con DURC, POS, visura, polizza RCT, attestati di formazione e i riferimenti per verificare la nostra patente a crediti. Chiama l’800 960 162.
Cosa rischia chi lavora senza patente, e chi lo fa lavorare
Per l’impresa esecutrice
Chi opera in cantiere senza patente, o con una patente con meno di 15 crediti, è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, esclusa dalla procedura di diffida. Secondo le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il valore si calcola al netto dell’IVA sul singolo contratto del trasgressore; se il valore non è formalizzato si applica il minimo. È prevista anche l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, e gli organi di vigilanza possono allontanare l’impresa dal cantiere.
Per il committente
Il committente o il responsabile dei lavori che affida lavori a un’impresa priva di patente, o con meno di 15 crediti, senza averne verificato il possesso, è a sua volta sanzionabile. L’obbligo di verifica vale anche nei casi di subappalto. Per questo la patente è entrata stabilmente nel fascicolo di qualifica dei fornitori.
Lavori già in corso
La norma prevede che, se la patente perde validità durante l’esecuzione, l’impresa possa completare le attività oggetto di appalto o subappalto quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto, salvi i provvedimenti di sospensione previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. L’eccezione non vale per chi è del tutto privo di patente.
Come variano i crediti
Il D.M. 132/2024 prevede che al punteggio iniziale possano aggiungersi crediti legati, tra l’altro, all’anzianità dell’impresa, agli investimenti in sicurezza e alla formazione. Le violazioni in materia di sicurezza e gli infortuni comportano invece decurtazioni, e in alcuni casi la sospensione della patente. I crediti persi possono essere in parte recuperati attraverso percorsi formativi, secondo le modalità previste dalla normativa.
Come si verifica
La patente è gestita in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il committente o il responsabile dei lavori effettua la verifica secondo le modalità previste, e può conservarne evidenza nel fascicolo di qualifica del fornitore insieme agli altri documenti di cantiere.
Perché conta in un cantiere fotovoltaico
Un campo fotovoltaico coinvolge spesso più imprese contemporaneamente: chi infigge i pali, chi monta le strutture, chi cabla, chi realizza le cabine. Un solo subappaltatore non in regola può fermare una parte del cantiere e mettere in difficoltà il committente. Verificare la patente all’inizio costa pochi minuti; scoprire il problema durante un’ispezione costa molto di più.
Le informazioni in questa pagina hanno carattere generale e si basano sulla normativa e sulle indicazioni dell’Ispettorato disponibili al momento della pubblicazione. Per il singolo cantiere vanno verificate con i propri consulenti e con il coordinatore per la sicurezza.
La patente non basta da sola
La patente a crediti è un requisito aggiuntivo, non sostitutivo. Resta necessario verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa secondo l’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e raccogliere la documentazione di cantiere: DURC, POS, visura, polizza, attestati di formazione. L’elenco completo e il significato di ciascun documento sono spiegati nella pagina sui documenti del subappaltatore.
Per la parte elettrica si aggiungono l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 e la qualifica del personale secondo la norma CEI 11-27. Solabita è abilitata per la lettera A e il personale che opera sulle parti elettriche è qualificato PES, PAV o PEI. Le qualifiche complete sono nella pagina Sicurezza e qualifiche, e il modo in cui ci inseriamo nel cantiere in Come lavoriamo in subappalto.
Cosa trovi nel nostro fascicolo di qualifica
- Patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili
- DURC, POS, visura e polizza RCT
- Attestati di formazione, comprese PLE, lavori in quota e qualifiche PES/PAV/PEI
- Abilitazione D.M. 37/2008 lettera A
- Oltre 20 operatori mobilitabili con mezzi, utensili e DPI di proprietà
- Base a Ferrara e cantieri in tutta Italia
Lavoriamo su impianti a terra, agrivoltaici e su coperture industriali, da 50 kW in su. Il numero è l’800 960 162.
Patente a crediti: le domande più frequenti
Solabita ha la patente a crediti?
Sì. Solabita è in possesso della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili, e il committente può verificarla come previsto dalla normativa.
Da quando è obbligatoria la patente a crediti?
Dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008.
Quanti crediti servono per lavorare?
La patente parte da 30 crediti e può arrivare a 100. Con meno di 15 crediti non è consentito operare nei cantieri.
Il committente deve verificare la patente dei subappaltatori?
Sì. Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Qual è la sanzione per chi lavora senza patente?
È prevista una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
Chi è esonerato dalla patente?
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
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